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Interrogazioni Parlamentari |
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Data pubblicazione: 21/09/2010
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| Google street: il Garante impone il blocco sui dati payload |
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Il Garante privacy ha imposto a Google di bloccare qualsiasi trattamento sui
cosiddetti ''payload data'' captati dalle vetture di Street View, e ha inviato
gli atti all'autorita' giudiziaria perche' valuti gli eventuali profili penali
derivanti dalla raccolta di questo tipo di dati.
L'Autorita' aveva avviato un'istruttoria nei confronti della societa' di
Mountain View nel maggio di quest'anno quando era venuta a conoscenza della
circostanza che le ''Google car'', girando sul territorio italiano, oltre a
raccogliere immagini avevano anche ''catturato'' a partire dall'aprile 2008,
tramite appositi software, frammenti di comunicazioni elettroniche - i ''payload
data'' appunto - trasmesse da utenti che utilizzavano reti Wi-Fi non protette.
Nel corso del procedimento Google, fornendo i riscontri richiesti dal Garante,
ha confermato la raccolta dei dati durante il passaggio delle vetture di Street
View, specificando tuttavia che essa era avvenuta erroneamente e che i dati
raccolti erano comunque talmente frammentati da non per poter essere considerate
informazioni personali.
Secondo le dichiarazioni delle societa', i dati sono attualmente conservati su
server negli Stati Uniti e non sono mai stati utilizzati, ne' comunicati a
terzi.
Ad avviso dell'Autorita' italiana, invece, una tale raccolta di informazioni,
essendo stata effettuata in modo sistematico e per un considerevole periodo di
tempo (fino al maggio 2010), comporta la concreta possibilita' che alcune delle
informazioni ''catturate'' abbiano natura di dati personali: consentano cioe' di
risalire a persone identificate o identificabili. Google, pertanto, potrebbe
aver compiuto un grave illecito, violando non solo il Codice privacy, ma anche
alcune norme del codice penale, come quelle che puniscono le intercettazioni
fraudolente di comunicazioni effettuate su un sistema informatico o telematico
(art.617-quater) e l'installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di
''apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere'' comunicazioni
relative ad un sistema informatico o telematico'' (art.617-quinquies).
Alla luce di tutto cio' il Garante ha ritenuto di trasmettere gli atti all'autorita'
giudiziaria perche' accerti gli eventuali illeciti penali che possono
configurarsi. Considerato inoltre che i ''payload data'' possono costituire
elementi di prova delle eventuali violazioni che spettera' alla magistratura
valutare, il Garante ha ritenuto di conseguenza che essi non debbano essere
cancellati dai server nei quali sono conservati e ne ha disposto il blocco,
imponendo a Google di sospendere qualunque trattamento.
Fonte: Asca
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