Al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. - Per sapere - premesso
che:
interrogante ha ricevuto numerose informazioni e documenti, che hanno destato
forti preoccupazioni sulla regolarità nella realizzazione del
nuovo Pala-Congressi di Rimini;
in particolare, l'interrogante ha avuto modo di verificare copie di verbali che
attestano la presenza nel cantiere di funzionari del Consiglio superiore dei
lavori pubblici fin dal gennaio 2009, al fine di verificare l'effettivo
utilizzo di acciaio di provenienza libica senza i prescritti preventivi
controlli di accettazione;
l'interrogante è venuto a conoscenza, tra l'altro, di un esposto, inviato alla
procura competente da un libero professionista di Rimini, in merito alla
presunta mancanza o insufficienza di staffe in alcuni pilastri;
in seguito a tale esposto sarebbe stato redatto un documento, sottoscritto da
due ingegneri, uno della regione Emilia Romagna - servizio tecnico di bacino Romagna
(l'ex Genio civile di Rimini) e l'altro del comune di Rimini (evidentemente
inviati sul cantiere a verificare la fondatezza dell'esposto), nel quale, è
parere dell'interrogante vi siano elementi che possano essere di interesse,
oltre che per la competente procura, anche per il Ministero preposto al
controllo delle opere di pubblica utilità in quanto:
a) dal documento, che risulta all'interrogante redatto a seguito di un
incarico conferito dalla procura di Rimini, si apprende che i sopraccitati
ingegneri, dopo avere sentito l'autore dell'esposto, affermano correttamente
che una violazione delle norme in materia strutturale si configurerebbe come
una potenziale pericolosità per la pubblica incolumità;
b) gli stessi ingegneri proseguono dichiarando che in data 24 febbraio
2010 la direzione lavori del Palacongressi ha fatto
eseguire un sondaggio sul pilastro d'angolo tipo 37, demolendo per una
superficie di ½ mq (mezzo metro quadro) il cappotto di rivestimento di
polistirolo e il copriferro. Dal sondaggio si è
evidenziata la presenza di 4 staffe, a passo variabile, da circa 20 a circa 30 cm (centimetri), il passo
delle staffe previsto in progetto è di 20 cm, mentre quello massimo consentito dalle
norme tecniche è di 25 cm;
c) gli ingegneri affermano in seguito, in maniera che all'interrogante
appare dubbia sul piano della coerenza, che, al di là del
sondaggio effettuato, che ha evidenziato che il passo di 2 staffe è superiore
al valore massimo consentito dalle norme tecniche, non sono in grado di
controllare la veridicità di quanto sostenuto nell'esposto;
d) gli stessi concludono poi dicendo: «Sulla base delle indagini
effettuate i sottoscritti non sono in grado di riferire in merito alla
potenziale pericolosità della struttura. I sottoscritti ritengono, comunque, che la valutazione della potenziale pericolosità
della struttura, sia attività complessa, tale da non poter essere
automaticamente correlata alla sola presenza di alcune isolate, non conformità
alle norme tecniche»;
le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 9 gennaio 1996, utilizzato
dal progettista, nel punto di interesse recitano esplicitamente: «5.3.4.
Pilastri. Nei pilastri
soggetti a compressione centrata od eccentrica deve essere
disposta un'armatura longitudinale di sezione non minore dello 0,15 NSd / fyd, dove NSd è la forza normale di calcolo in esercizio per
combinazione di carico rara ed fyd è la resistenza di
calcolo, e compresa fra lo 0,3 per cento e il 6 del cento della sezione effettiva.
Quest'ultima limitazione sale al 10 per cento della
sezione effettiva nei tratti di giunzione per ricoprimento. In ogni caso il
numero minimo di barre longitudinali è quattro per i
pilastri a sezione rettangolare o quadrata e sei per quelli a sezione
circolare. Il diametro delle barre longitudinali non deve essere minore di 12 mm. Deve essere sempre
prevista una staffatura posta ad interasse non
maggiore di 15 volte il diametro minimo delle barre impiegate per l'armatura
longitudinale, con un massimo di 25
cm. (omissis)»;
i citati tecnici concludono dicendo sostanzialmente che non si ravvisano rischi
nonostante siano state riscontrate dagli stessi tecnici passi tra le staffe
anche di 30 cm,
quindi ben oltre il limite di 25
cm consentito dalle norme tecniche;
le attuali norme (N.T.C. 2008) sono molto più severe
al riguardo;
nessuno, ad avviso dell'interrogante, può arrogarsi il diritto di sostenere
tesi che condurrebbero alla discrezionalità nell'applicazione della norma;
l'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, «Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», recita: «Art. 29. Vigilanza per l'osservanza delle
norme tecniche. Nelle località di cui all'articolo 2 della presente
legge e in quelle sismiche di cui all'articolo 3 gli
ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici del
Ministero dei lavori pubblici e degli uffici tecnici regionali, provinciali e
comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del
corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a
servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che
chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso
dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico della regione o
dall'ufficio del genio civile a norma degli articoli 2 e 18. I funzionari di
detto ufficio debbono altresì accertare se le
costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle
presenti norme. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici
tecnici succitati quando accedano per altri incarichi
qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi»;
considerato che gli ingegneri sopra citati hanno ravvisato la violazione di
alcune norme, già con un sondaggio che rappresenta una piccolissima porzione
della struttura complessiva, ci si chiede per quali motivi non siano stati
effettuati ulteriori accertamenti;
un ulteriore, gravissimo aspetto su cui occorre far luce, che l'interrogante ha
peraltro sottoposto direttamente all'autorità giudiziaria, è costituito dal
fatto che, in base alla normativa vigente, nel momento in cui in corso d'opera
viene rilevata una violazione delle norme in materia strutturale, la chiusura
della pratica passa obbligatoriamente attraverso un progetto in sanatoria. In
quel caso il committente non sarebbe più libero di
scegliere il collaudatore, ma ciò verrebbe rimesso all'Ordine degli ingegneri
che sarebbe tenuto a fornire una terna di nomi (collaudo su terna);
in relazione a quanto enunciato nel capoverso precedente, ad avviso
dell'interrogante il collaudatore incaricato non sarebbe stato più titolato a
pronunciarsi sulla collaudabilità delle opere;
il direttore dei lavori, secondo notizie di stampa del 4 luglio 2010, ha dichiarato che
tutto è in regola e di non conoscere difformità rispetto alla disciplina
vigente;
sempre secondo il verbale sottoscritto dai tecnici incaricati dalla procura
risulta invece che l'apertura del pilastro n. 37, nel
quale è stata immediatamente rilevata l'infrazione, sarebbe
stata disposta proprio dalla direzione lavori;
risulta all'interrogante anche una relazione conclusiva redatta dai funzionari
del servizio tecnico centrale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
dalla quale emerge una violazione dei disposti contenuti nell'allegato 8 -
paragrafo 3 - al decreto ministeriale 9 gennaio 1996 -:
se il Ministro sia informato sui fatti in premessa;
se non ritenga opportuno, per quanto di competenza, un tempestivo intervento ed
un sopralluogo urgente da parte dei tecnici del Ministero al fine di disporre
le doverose verifiche del caso estese a tutte le strutture;
se non ritenga opportuno affidare ad una commissione di periti indipendenti ed
autorevoli l'incarico della verifica strutturale dell'opera attesa la sua
importanza e considerato che, alla luce di quanto riportato in premessa, è quantomai opportuno ad avviso dell'interrogante un
ulteriore approfondimento in via amministrativa a tutela della pubblica
incolumità.