Al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con l'applicazione del regolamento decreto del Presidente della Repubblica n.
119 del 2009, concernente la nuova determinazione degli organici del
personale amministrativo tecnico ausiliario (ATA), tramite lo schema di decreto
interministeriale del 9 giugno 2010 trasmesso con nota del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 09 giugno 2010, prot. n. 5706, alcuni istituti
scolastici situati in territori montani, alla fine del triennio 2009/2010 -
2010/2011- 2011/2012 dovranno affrontare una difficile situazione;
tale normativa, infatti, collegata all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del
2008, penalizza fortemente le realtà scolastiche che operano nei territori
disagiati dei piccoli comuni montani e che presentano una dislocazione di
plessi distanziati tra di loro. In particolare l'assegnazione del personale
ausiliario, in base alla tabella 2 del predetto
regolamento, prevede un incremento di tre unità con sedi da 5 a 7 e di 4 unità con sedi tra
8 e 11. Si evince che le scuole con 11 plessi hanno, rispetto ad una istituzione con 5 plessi, una sola risorsa in aggiunta
pur avendo oltre il doppio di plessi da gestire;
lo schema di decreto considera altresì,
nell'assegnazione di risorse, il tempo scuola erogato dall'istituzione
scolastica prendendo come riferimento il numero totale di alunni che
usufruiscono di 40 ore settimanali (orario completo di funzionamento della
scuola infanzia, tempo pieno della scuola primaria e tempo prolungato della
scuola secondaria) ma non il numero dei plessi in cui tale orario viene attivato;
allo stesso modo si procede nel determinare la riduzione di personale
amministrativo, che opera nelle segreterie, in quanto si calcola in rapporto al
numero totale degli alunni a prescindere dalla complessità dell'istituto;
in sostanza le istituzioni scolastiche che operano in un territorio dove sono
presenti piccoli comuni montani e gestiscono plessi non molto grandi, distanti
tra di loro, con un numero superiore a 10 nei quali sono previsti un'apertura
del servizio alla prima infanzia fin dai due anni (in base al comma 6
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009) e
un'attivazione di orario nel primo ciclo di 40 ore settimanali nell'80 per
cento dei plessi, si trovano ad avere un'insufficiente assegnazione di risorse del
personale ausiliario (in media, uno per plesso) che potrebbe solo garantire la
vigilanza, ma non di certo la pulizia dei locali;
è risaputo che nei comuni di montagna la scuola rappresenta un servizio
primario per le famiglie perché evita a bambini di età tra i 2 e i 10 anni, gli
spostamenti nella stagione invernale soggetta, viste le altitudini, a
precipitazioni nevose. Inoltre i piccoli comuni montani spesso, per ottimizzare
le risorse del proprio ufficio scuola, delegano agli istituti alcuni compiti organizzativi
quali, ad esempio, la gestione del budget delle uscite nel territorio,
caricando le segreterie di ulteriore lavoro;
ad avviso delle interroganti, tale applicazione del regolamento rappresenta un
enorme disagio per le istituzioni scolastiche situate in comuni montani,
creando anche diseguaglianze tra cittadini -:
se non reputi doveroso prevedere una deroga ai parametri di calcolo di cui alle
tabelle previste al punto 1.5 dello schema di decreto interministeriale per le
realtà scolastiche che operano in territorio montano.