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    Data pubblicazione: 27/07/2010     Codice Rif.: (4-08140)
Mancata previsione da parte del legislatore dell'istituto dell'indegnità nel caso di corresponsione degli alimenti
 
Dell' On Massimo Ciman Calearo (Pd)

Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'obbligo alimentare è disciplinato dal titolo XIII, libro primo, del codice civile, articoli 433 e seguenti
. Tale articolo afferma che l'obbligo di prestare gli alimenti a chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso, spetta nell'ordine: al coniuge, ai figli, ai genitori, ai generi ed alle nuore, ai suoceri, ai fratelli;
il diritto alla prestazione alimentare nasce dalla legge e, storicamente, trova il suo fondamento nel principio di solidarietà familiare. Tale obbligo, avendo carattere familiare, è prescritto tra parenti, ha natura di obbligazione ed è in stretta relazione con la vita, la dignità e la sopravvivenza dell'avente diritto. Ha diritto agli alimenti unicamente chi non è in grado di mantenersi da solo con i propri beni o con un lavoro adeguato alla sua età, al suo stato di salute e alle sue condizioni di vita, o tenuto conto delle sue eventuali esigenze di formazione;
occorre rilevare come tale diritto venga sancito nel nostro ordinamento non sottoponendolo a vincoli e condizioni in merito all'operato presente o futuro tenuto da parte di chi ne beneficia;
l'indegnità è, nel diritto civile italiano, la situazione in cui si trova un soggetto che, per effetto di sue proprie azioni, va a perdere determinati requisiti necessari per l'esercizio di taluni diritti;
costituisce lo strumento predisposto dal legislatore per rimuovere un soggetto dall'eredità o dal legato a causa della sua condotta riprovevole nei confronti del defunto, e trae propriamente fondamento dalla ripugnanza sociale a consentire che chi abbia gravemente offeso la persona del de cuius o la sua libertà testamentaria possa trarre profitto dall'eredità dell'offeso;
l'indegnità viene considerata come sanzione civile per l'atto illecito posto in essere ed, operando quale causa di esclusione dalla successione, spiega i suoi effetti solo dal momento della pronuncia del giudice;
l'attuale formulazione dell'articolo 463 del codice civile enuncia sei casi d'indegnità, tassativi e non suscettibili d'estensione analogica, che possono raggrupparsi in due categorie: nella prima rientrano i fatti, penalmente rilevanti, che costituiscono attentato alla personalità fisica o morale del de cuius e dei suoi eredi legittimari, contemplati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo in esame. Nella seconda categoria rientrano i fatti, rilevanti in sede civile, che si concretizzano in un attentato alla libertà di testare e che sono disciplinati nei numeri 4, 5 e 6 del medesimo articolo 463;
anche per quanto riguarda le donazioni sussiste una causa analoga a quella prevista per l'indegnità. La donazione può essere revocata per ingratitudine ai sensi dell'articolo 801 del codice civile il quale richiama le cause previste dall'articolo 463 del codice civile;
appare strano che il legislatore non abbia contemplato l'istituto dell'indegnità anche nel caso di corresponsione degli alimenti. Chi per pronuncia del giudice ha diritto alla prestazione alimentare può pretenderne la corresponsione anche nel caso in cui si sia macchiato di uno dei reati previsti nell'articolo 463 del codice civile;

ciò, per quanto tuteli e salvaguardi la dignità di chi non è in condizione di provvedere a se stesso, appare oltremodo iniquo rispetto a chi ha subito una delle offese citate dal nostro codice penale in materia di indegnità e si trova pure a dover sostenere materialmente colui il quale gli ha arrecato un danno (si pensi al caso di soggetto denunziato ingiustamente da parte di chi dovrebbe ricevere l'assegno alimentare) -:
se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative normative al riguardo, tenuto conto che la mancata previsione dell'istituto dell'indegnità nei casi di diritto a ricevere l'assegno alimentare ai sensi dell'articolo 433 del codice civile appare una lacuna del nostro ordinamento giuridico che va opportunamente colmata.

 


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