Al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. - Per sapere - premesso
che:
l'ANAPI Pesca ha sottoscritto il 15 gennaio 2010 un nuovo Contratto collettivo
nazionale del lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese esercenti
attività nel settore della Pesca Marittima e della imprenditoria
ittica con le seguenti Parti firmatarie: CONFSAL Pesca e CONFSAL FISALS, questo
Contratto collettivo nazionale del lavoro conforma e conferisce lo stesso status
del personale imbarcato ex lege n. 413 del
1984, estendendolo, anche ai lavoratori imbarcati la cui disciplina è
contemplata dalla legge n. 250 del 1958 relativa alle cooperative della piccola
pesca;
l'Unci pesca ha sottoscritto, il 30 settembre 2009,
il Contratto collettivo nazionale del lavoro per i soci imprenditori ed i
lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti attività nel settore pesca
marittima con le seguenti parti firmatarie: UNCI, UNCI Pesca, FESICA CONFSAL e
CONFSAL FISALS;
alla data del 3 maggio 2010 entrambi gli articolati risultano vigenti e dal 9
giugno sono anche oggetto di Avviso Comune di accordo Sindacale;
il giorno 3 maggio 2010, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, si è svolto un incontro che ha avuto ad oggetto l'esame delle
problematiche relative agli ammortizzatori sociali in deroga per il settore
della pesca. Al termine dell'incontro, che ha coinvolto anche l'INPS che rimane
impegnato a diffonderlo alle sedi territoriali, è stato sottoscritto con la direzione
generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero,
un verbale di accordo per impegnare le risorse residue e
poi chiederne nuove da utilizzare per gli ammortizzatori sociali in deroga da Federpesca-Flai CGIL-Fai CISL-Uila UIL che hanno un Contratto collettivo nazionale
del lavoro pesca valevole solo per gli imbarcati ex lege
n. 413 del 1984 che esclude la possibilità di erogare la CIGS ai lavoratori della
piccola pesca (legge n. 250 del 1958);
il suddetto verbale è stato sottoscritto anche dalla Cooperazione Lega pesca,
AGCI pesca e FederCooPesca, che non hanno un
Contratto collettivo nazionale del lavoro per gli imbarcati (legge n. 250 del
1958), hanno invece un Contratto collettivo nazionale del lavoro per i
lavoratori non imbarcati;
il verbale del 3 maggio 2010 precisa l'impegno dell'INPS a diramare alle sedi
territoriali interessate, un nuovo messaggio recante le modalità relative
all'integrazione del reddito nelle ipotesi del fermo pesca, ferma restando però
la procedura attuata e applicata in linea ad accordi conclusi precedentemente,
ovvero quella divulgata col messaggio INPS n. 004497 del 26 febbraio 2009,
Decreto interministeriale n. 44768 del 23 dicembre 2008, nel quale si esplicano
le modalità per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga,
indicandone quale unico riferimento il Contratto collettivo nazionale del
lavoro FEDERPESCA siglato dalla FAI-CISL, FLAI-CGIL-UILAPESCA-UIL, pertanto
escludendo de facto e automaticamente tutti coloro che applicano un
contratto diverso;
questo verbale non può essere firmato dall'Anapi
Pesca, come esposto dalla stessa alla DG ammortizzatori sociali che l'aveva
convocata per la sottoscrizione il 3 giugno 2010, per il semplice fatto che
viene fatto riferimento esclusivamente accordi conclusi precedentemente, il
primo quello governativo del 25 settembre 2008 che ha autorizzato l'utilizzo
della somma di 10 milioni di euro ai fini della concessione del trattamento
straordinario d'integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti e
soci lavoratori di cooperativa di cui alla legge n. 142 del 2001, appartenenti
al personale imbarcato, sospesi dal lavoro da imprese di pesca interessate
dallo stato di crisi che ha investito il settore, le quali applichino il
Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore stipulato in data 8 marzo
2005, mentre il secondo, ovvero, l'accordo del 9 luglio 2009 che è lo strumento
mediante il quale, sono state assegnate al comparto della pesca, ulteriori 10
milioni di euro, residuati dalle risorse del comparto avicolo. Occorre però far
emergere la circostanza che, quando sono stati siglati i due accordi, l'unico
Contratto collettivo nazionale di lavoro esistente era quello
sottoscritto soltanto dalla Federpesca;
l'ANAPI Pesca, nel corso della già citata riunione del 3 giugno, ha fatto
notare alla DG ammortizzatori sociali che ne ha preso atto, che oggi l'ANAPI
Pesca, avendo siglato un proprio Contratto collettivo nazionale di lavoro, ha
acquisito il diritto a stipulare un proprio accordo, assieme ad Unci Pesca e Confsal Pesca, quest'ultima peraltro è attualmente l'unico sindacato
italiano costituito esclusivamente da lavoratori imbarcati della pesca;
inoltre, ANAPI, a seguito del decreto-legge n. 97 del 2008 della legge di
conversione 2 agosto 2008 n. 129, che ha introdotto l'articolo 4-ter
riguardante il «fermo di emergenza temporaneo e definitivo e cassa integrazione
guadagni straordinaria nel settore della pesca», e del decreto
interministeriale n. 44768 del 23 dicembre 2008 che, emanato di concerto dal
Ministro del lavoro e dal Ministro dell'economia e delle finanze ha previsto la
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale,
introducendo interventi a favore dei lavoratori del settore della pesca, ha
chiesto che tale normativa venga approvata anche in relazione al Contratto
collettivo nazionale di lavoro ANAPI Pesca pregando la DG di adoperarsi affinché l'Inps divulghi, alle proprie sedi territoriali, le
informazioni concernenti i soggetti che hanno diritto al trattamento, le
condizioni per l'ammissione,
la relativa procedura di accesso e la modulistica da
adottare per la richiesta degli ammortizzatori sociali in deroga, affinché la
stessa non sia lasciata a interpretazioni non uniformi sul territorio magari
indotte dalla presentazione da parte di terzi di un verbale tipo quello del 3
maggio 2010;
la DG
ammortizzatori sociali per quanto sopra e per i dovuti chiarimenti in merito
soprattutto rispetto alla dubbia autonomia di competenza delle sedi Inps territoriali a trattare l'argomento Cassa integrazione
guadagni straordinaria aveva promesso di indire una nuova convocazione entro il
15 giugno 2010, ma l'incontro non è mai stato convocato;
ad oggi non se ne sa nulla mentre, come su detto, l'unità di crisi del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha approntato il DM
sul fermo pesca che prevede la compensazione con la Cassa integrazione guadagni
straordinaria anche ai marittimi della piccola pesca, che nel 2009 non
l'avevano potuta avere per i motivi su espressi;
si ribadisce che la concessione della Cassa integrazione guadagni straordinaria
alla piccola pesca è attuabile al momento solo per chi applica il CCNL ANAPI
Pesca CONFSAL Pesca -:
quali siano le ragioni per cui Anapi e Confsal, nonostante abbiano fatto richiesta non vengano
ancora convocate dalla DG ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, che avevano promesso l'incontro entro il 15 giugno
2010, per sottoscrivere il proprio verbale di accordo senza il quale non
possono chiedere ed avere il numero di codice statistico contributivo dell'INPS
nelle imminenze dell'entrata in vigore del fermo 2010.