Al Ministro dell'economia e delle
finanze - Premesso che:
ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, presupposto
oggettivo dell'IRAP, cioè il fatto al cui verificarsi sorge l'obbligo del
pagamento del tributo, «è l'esercizio abituale di una attività autonomamente
organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla
prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti,
compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso
presupposto di imposta»;
la circolare
del Ministero delle finanze n. 141 E del 4 giugno 1998, ha precisato, con
riferimento alla locuzione «autonomamente organizzata», che l'obiettivo che il
legislatore ha inteso perseguire è quello di escludere dall'ambito di
applicazione del tributo tutte quelle attività che, pur potendosi astrattamente
ricondurre all'esercizio d'impresa, di arti o professioni, non sono tuttavia
esercitate mediante un'organizzazione autonoma da parte del soggetto
interessato;
con la sentenza
n. 156 del 10 maggio 2001, la
Corte costituzionale ha affermato che «mentre l'elemento
organizzativo è connaturato alla nozione stessa d'impresa, altrettanto non può
dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con
carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività
professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui»;
la suddetta
sentenza non ha accolto nessuna delle questioni di legittimità costituzionale
proposte da varie Commissioni tributarie provinciali, ma nelle pieghe di essa,
allorché i giudici si addentrano nelle motivazioni di rigetto, si trova una
affermazione che apre la strada del rimborso ai lavoratori autonomi privi di
organizzazione;
in particolare
la Corte
costituzionale, nel giudicare infondata la questione di ingiustificata
equiparazione tra redditi di impresa e redditi di lavoro autonomo operata dagli
artt. 2, 3, comma 1, lettera c), 4, 8 e 11 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, afferma in primo luogo, che l'IRAP non
colpisce il reddito, ma un altro indice di capacità contributiva che è il
valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività
autonomamente organizzata ed in secondo luogo che mentre per le imprese il
requisito dell'organizzazione esiste sempre in quanto esso è connaturato alla
definizione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda
l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel
senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di
organizzazione di capitali o lavoro altrui nel qual caso tuttavia, venendo a
mancare evidentemente il presupposto stesso dell'imposta come descritto
all'art. 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997, l'imposta sarà
inapplicabile;
in sostanza la Corte riconduce ai requisiti
di abitualità e organizzazione dell'attività produttiva l'esistenza del
presupposto dell'IRAP e sostiene che, laddove l'attività produttiva sia carente
di uno dei due requisiti, questa si collocherà fuori dal campo applicativo
dell'imposta stessa;
la sentenza
citata, quindi, ha introdotto una figura poco chiara, quella dei
"professionisti non organizzati" e, affermando che l'accertamento
dell'assenza di elementi organizzativi "in mancanza di specifiche
disposizioni normative costituisce questione di mero fatto", ha rimesso ai
giudici di merito il compito di verificare caso per caso l'esistenza o meno
dell'organizzazione;
le pronunce
dei giudici di merito, successive alla sentenza n. 156 del 10 maggio 2001, sono
state numerose e, in molti casi, si sono risolte favorevolmente ai
professionisti che hanno attivato un contenzioso presso la Commissione tributaria
provinciale;
successivamente alla
sentenza suddetta, l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 23/E del 31
gennaio 2002, ha
confermato che l'autonomia organizzativa sussiste tutte le volte in cui si è in
presenza di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1 (ex articolo 49,
comma 1) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mentre restano
escluse, ad esempio, le attività svolte occasionalmente;
il 5 novembre
2004, con la sentenza n. 21203, la suprema Corte di cassazione si è pronunciata
- per la prima volta - sulla questione dell'assoggettamento ad IRAP dei
professionisti, confermando la pronuncia di secondo grado con la quale un ingegnere
privo di autonoma organizzazione era stato escluso dall'ambito applicativo del
tributo;
con una serie
di sentenze, circa 80, pronunciate a partire dall'8 febbraio 2007 (cosiddetto «Irap day»), la
Corte di cassazione si è nuovamente espressa sul tema, e ha
fornito alcuni decisivi chiarimenti in ordine ai
criteri di applicabilità dell'IRAP ai lavoratori autonomi;
le sentenze n.
21421 dell'11 ottobre 2007 e n. 1414 del 23 gennaio 2008 hanno chiarito
ulteriori aspetti della questione IRAP, senza però risolvere in maniera
esaustiva i problemi interpretativi/applicativi;
l'Agenzia
delle entrate, con circolare n. 45/E del 13 giugno 2008, ha fornito ulteriori
istruzioni per la gestione del contenzioso in materia di assoggettabilità
degli esercenti arti e professioni all'IRAP, alla luce della sentenza della
Corte costituzionale 21 maggio 2001, n. 156, secondo la quale l'autonoma
organizzazione è presupposto per l'assoggettamento ad IRAP degli esercenti arti
e professioni, e delle successive pronunce emesse dalla Corte di cassazione nel
2007 e 2008, che hanno fissato alcuni importanti principi ai fini
dell'individuazione dell'attività autonomamente organizzata di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
l'Agenzia
delle entrate, con circolare n. 28/E del 28 maggio 2010, ha introdotto ancora
altre istruzioni operative per la gestione del contenzioso pendente;
considerato che:
la situazione
appare particolarmente confusa per quanto attiene la professione di promotore
finanziario, soprattutto alla luce della recente sentenza della Corte di
cassazione N. 12111/9 del 26 maggio 2009, riguardante il ricorso di un
promotore finanziario;
nella sentenza
succitata, la Corte
così si esprimeva "(…) con riferimento al Promotore Finanziario (…) deve essere
ribadito il principio che l'assoggettamento ad IRAP della loro attività è
possibile solo nell'ipotesi nella quale sussista il requisito dell'autonoma
organizzazione, che costituisce accertamento di fatto spettante al giudice di
merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato";
le circolari
esplicative dell'Agenzia delle entrate non hanno risolto la questione
interpretativa sull'applicazione dell'Irap ed in
particolare per la spiegazione del concetto di "autonoma organizzazione";
appare doverosa
una precisazione dell'Agenzia delle entrate ad evitare il rischio di incorrere
in sanzioni non prevedibili oppure, al contrario, di pagare somme del tutto non
dovute, percorrendo successivamente un lungo e costoso contenzioso per rientrare
in possesso di somme erroneamente versate all'erario,
si chiede di
sapere quale sia l'orientamento che il Ministro in indirizzo intende assumere
in merito all'applicabilità dell'IRAP ai professionisti e quali provvedimenti
chiarificatori intenda prendere per risolvere i numerosi contenziosi e dubbi
interpretativi circa l'applicabilità suddetta.