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    Data pubblicazione: 28/07/2010     Codice Rif.: (4-03522)
IRAP ai professionisti: servono provvedimenti chiarificatori per dirimere i dubbi interpretativi
 
Dell' On Valter Zanetta (Pdl)

Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, presupposto oggettivo dell'IRAP, cioè il fatto al cui verificarsi sorge l'obbligo del pagamento del tributo, «è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta»;

la circolare del Ministero delle finanze n. 141 E del 4 giugno 1998, ha precisato, con riferimento alla locuzione «autonomamente organizzata», che l'obiettivo che il legislatore ha inteso perseguire è quello di escludere dall'ambito di applicazione del tributo tutte quelle attività che, pur potendosi astrattamente ricondurre all'esercizio d'impresa, di arti o professioni, non sono tuttavia esercitate mediante un'organizzazione autonoma da parte del soggetto interessato;

con la sentenza n. 156 del 10 maggio 2001, la Corte costituzionale ha affermato che «mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa d'impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui»;

la suddetta sentenza non ha accolto nessuna delle questioni di legittimità costituzionale proposte da varie Commissioni tributarie provinciali, ma nelle pieghe di essa, allorché i giudici si addentrano nelle motivazioni di rigetto, si trova una affermazione che apre la strada del rimborso ai lavoratori autonomi privi di organizzazione;

in particolare la Corte costituzionale, nel giudicare infondata la questione di ingiustificata equiparazione tra redditi di impresa e redditi di lavoro autonomo operata dagli artt. 2, 3, comma 1, lettera c), 4, 8 e 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, afferma in primo luogo, che l'IRAP non colpisce il reddito, ma un altro indice di capacità contributiva che è il valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata ed in secondo luogo che mentre per le imprese il requisito dell'organizzazione esiste sempre in quanto esso è connaturato alla definizione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui nel qual caso tuttavia, venendo a mancare evidentemente il presupposto stesso dell'imposta come descritto all'art. 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997, l'imposta sarà inapplicabile;

in sostanza la Corte riconduce ai requisiti di abitualità e organizzazione dell'attività produttiva l'esistenza del presupposto dell'IRAP e sostiene che, laddove l'attività produttiva sia carente di uno dei due requisiti, questa si collocherà fuori dal campo applicativo dell'imposta stessa;

la sentenza citata, quindi, ha introdotto una figura poco chiara, quella dei "professionisti non organizzati" e, affermando che l'accertamento dell'assenza di elementi organizzativi "in mancanza di specifiche disposizioni normative costituisce questione di mero fatto", ha rimesso ai giudici di merito il compito di verificare caso per caso l'esistenza o meno dell'organizzazione;

le pronunce dei giudici di merito, successive alla sentenza n. 156 del 10 maggio 2001, sono state numerose e, in molti casi, si sono risolte favorevolmente ai professionisti che hanno attivato un contenzioso presso la Commissione tributaria provinciale;

successivamente alla sentenza suddetta, l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 23/E del 31 gennaio 2002, ha confermato che l'autonomia organizzativa sussiste tutte le volte in cui si è in presenza di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1 (ex articolo 49, comma 1) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mentre restano escluse, ad esempio, le attività svolte occasionalmente;

il 5 novembre 2004, con la sentenza n. 21203, la suprema Corte di cassazione si è pronunciata - per la prima volta - sulla questione dell'assoggettamento ad IRAP dei professionisti, confermando la pronuncia di secondo grado con la quale un ingegnere privo di autonoma organizzazione era stato escluso dall'ambito applicativo del tributo;

con una serie di sentenze, circa 80, pronunciate a partire dall'8 febbraio 2007 (cosiddetto «Irap day»), la Corte di cassazione si è nuovamente espressa sul tema, e ha fornito alcuni decisivi chiarimenti in ordine ai criteri di applicabilità dell'IRAP ai lavoratori autonomi;

le sentenze n. 21421 dell'11 ottobre 2007 e n. 1414 del 23 gennaio 2008 hanno chiarito ulteriori aspetti della questione IRAP, senza però risolvere in maniera esaustiva i problemi interpretativi/applicativi;

l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 45/E del 13 giugno 2008, ha fornito ulteriori istruzioni per la gestione del contenzioso in materia di assoggettabilità degli esercenti arti e professioni all'IRAP, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 21 maggio 2001, n. 156, secondo la quale l'autonoma organizzazione è presupposto per l'assoggettamento ad IRAP degli esercenti arti e professioni, e delle successive pronunce emesse dalla Corte di cassazione nel 2007 e 2008, che hanno fissato alcuni importanti principi ai fini dell'individuazione dell'attività autonomamente organizzata di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 28/E del 28 maggio 2010, ha introdotto ancora altre istruzioni operative per la gestione del contenzioso pendente;

considerato che:

la situazione appare particolarmente confusa per quanto attiene la professione di promotore finanziario, soprattutto alla luce della recente sentenza della Corte di cassazione N. 12111/9 del 26 maggio 2009, riguardante il ricorso di un promotore finanziario;

nella sentenza succitata, la Corte così si esprimeva "(…) con riferimento al Promotore Finanziario (…) deve essere ribadito il principio che l'assoggettamento ad IRAP della loro attività è possibile solo nell'ipotesi nella quale sussista il requisito dell'autonoma organizzazione, che costituisce accertamento di fatto spettante al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato";

le circolari esplicative dell'Agenzia delle entrate non hanno risolto la questione interpretativa sull'applicazione dell'Irap ed in particolare per la spiegazione del concetto di "autonoma organizzazione";

appare doverosa una precisazione dell'Agenzia delle entrate ad evitare il rischio di incorrere in sanzioni non prevedibili oppure, al contrario, di pagare somme del tutto non dovute, percorrendo successivamente un lungo e costoso contenzioso per rientrare in possesso di somme erroneamente versate all'erario,

si chiede di sapere quale sia l'orientamento che il Ministro in indirizzo intende assumere in merito all'applicabilità dell'IRAP ai professionisti e quali provvedimenti chiarificatori intenda prendere per risolvere i numerosi contenziosi e dubbi interpretativi circa l'applicabilità suddetta.

 


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