La Repubblica italiana protegge la salute come un diritto fondamentale dell’individuo e un interesse della collettività, come stabilito nell’articolo 32 della Costituzione. Tuttavia, questo principio costituzionale include anche il concetto di concorrenza nel mercato.
In Italia, il diritto alla salute si estende anche alla “buona competizione” tra i grossisti di medicinali, che sono responsabili di acquistare e fornire i prodotti farmaceutici alle oltre 26.700 strutture sanitarie territoriali presenti nel paese, come farmacie, parafarmacie e ospedali.
Ma qual è il legame tra la concorrenza e la distribuzione all’ingrosso di medicinali?
I distributori all’ingrosso di medicinali avevano e hanno ancora l’obbligo di detenere almeno il 90% delle specialità medicinali disponibili sul mercato. Questo obbligo li costringe ad acquistare praticamente tutte le specialità esistenti, impedendo l’instaurarsi di una sana e concorrenziale competizione tra i produttori di farmaci.
Già nel 1997, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva evidenziato che questo meccanismo delle “dotazioni minime” costituiva un grave ostacolo alla concorrenza e non incentivava le imprese farmaceutiche a praticare politiche basate sul prezzo.
Solo nel 2006 il legislatore nazionale intervenne sul tema delle dotazioni minime, limitando l’obbligo ai soli farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, escludendo quindi i farmaci a totale carico del paziente. Tuttavia, l’intervento legislativo fu considerato timido dall’AGCM, che sottolineò come l’obbligo di assortimento minimo impedisse forme più efficienti e flessibili di organizzazione imprenditoriale.
L’AGCM suggerì quindi al legislatore di adottare alternative alle dotazioni minime, come soglie quantitative flessibili basate sulle esigenze del territorio o l’obbligo di fornire farmaci con lo stesso principio attivo anche su base territoriale.
Oggi, la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ha recepito le richieste dell’AGCM, modificando l’articolo sulle dotazioni minime e sulla fornitura dei medicinali per i grossisti. La legge prevede che i titolari dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso devono detenere un assortimento di medicinali che risponda alle esigenze del territorio, valutate dall’autorità competente sulla base degli indirizzi forniti dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Questo obbligo non si applica ai farmaci non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale.
In conclusione, l’AGCM ha svolto un ruolo significativo nel promuovere interventi che hanno un impatto diretto sui costi per il Servizio Sanitario Nazionale, sulle imprese e sui cittadini-pazienti. La sua indipendenza e imparzialità hanno contribuito all’implementazione di standard qualitativi più elevati nella salute pubblica, a beneficio dell’intera società.
Segui Avvisatore su Instagram: @avvisatore.it